STATUTO
“ASSOCIAZIONE MONDO SCUOLA APS”
- Art.1 - Denominazione
L’ “ASSOCIAZIONE MONDO SCUOLA”, costituita con atto pubblico, 11.07.2014, per notar Massimo Prodigo di Napoli (rep.n.3.779 – racc.n. 2.778), assume la denominazione di “ASSOCIAZIONE MONDO SCUOLA APS” e opera, nella forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs
117/2017, del D.M. 106/2020 e della normativa tutta in materia del Terzo Settore. L’associazione acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) nelle modalità previste dalla Legge.
- Art.2 - Forma dell’Associazione e Durata
“Associazione Mondo Scuola APS” è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
L’Associazione ha durata illimitata.
- Art.3 - Sede legale
La sede legale dell’Associazione è in vico Sant’Eframo Vecchio 20, cap 80137 di Napoli (NA). Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria, ma va comunicato agli uffici competenti. Le attività sociali sono svolte presso la sede legale o in altre eventuali sedi coerenti con le attività programmate e idonee al miglior raggiungimento degli scopi statutari.
- Art.4 - Destinatari delle Attività Sociali
L’Associazione è un centro permanente di vita associativa e si propone di promuovere, senza scopo di lucro, iniziative e attività aventi finalità culturali, sociali, formative, solidaristiche, ricreative, artistiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, come riportate nel successivo art. 7, a favore di associati, dei loro familiari o di terzi e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
- Art.5 - Efficacia dello statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la
regola fondamentale su cui fonda l’attività della organizzazione stessa.
- Art.6 - Interpretazione dello statuto
Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri
dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
- Art.7 - Attività di Interesse Generale e Finalità
L’Associazione persegue le proprie finalità, in particolare, attraverso la promozione sociale della cultura e della legalità, la prevenzione dei fenomeni di criminalità e di illegalità diffusa, azioni di sostegno alle istituzioni che favoriscano la partecipazione alla vita democratica.
L’Associazione, eserciterà in via principale le seguenti attività di interesse generale a) interventi e servizi sociali ai sensi dell\\\\\\\\\\\\\\\'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.
112, e successive modificazioni;
b) educazione, istruzione, formazione in servizio del personale scolastico e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia delle biodiversità, al miglioramento delle condizioni dell\\\\\\\\\\\\\\\'ambiente, all\\\\\\\\\\\\\\\'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e alla difesa del patrimonio Terra;
d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; e per la valorizzazione, dell\\\\\\\\\\\\\\\'arte, dell\\\\\\\\\\\\\\\'artigianato, del turismo culturale e degli scambi culturali;
e) formazione universitaria e post-universitaria;
f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
i) iniziative di solidarietà a favore dei disabili e delle fasce deboli e svantaggiate e per l’accoglienza umanitaria e l’integrazione sociale dei migranti, dei perseguitati politici e dei profughi provenienti da paesi in guerra;
l) agricoltura sociale, ai sensi dell\\\\\\\\\\\\\\\'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
m) organizzazione e gestione di attività culturali, ricreative e sportive dilettantistiche finalizzate allo sviluppo della personalità e delle capacità individuali in seno alla collettività;
n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
o) promozione della cultura della legalità, della solidarietà, dell\\\\\\\\\\\\\\\'ecosostenibilità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, con particolare riferimento al mondo giovanile;
- p) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
q) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- Art.8 - Attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
L’associazione, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore e secondo criteri e limiti definiti da apposito Decreto Ministeriale, avvierà, previa delibera del Consiglio Direttivo, attività secondarie e strumentali, diverse da quelle di interesse generale.
- Art.9 - Raccolta Fondi
L’associazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi etici di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- ART.10 - Ammissione e numero degli associati in assenza di discriminazioni
Il numero degli associati è illimitato; in ogni caso non sarà inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’aspirante socio dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta, su modello predisposto dall’associazione e nelle modalità previste dai regolamenti interni dell’associazione stessa. La domanda dovrà contenere:
- l\\\\\\\\\\\\\\\'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
Il Consiglio Direttivo comunicherà all’interessato la delibera di ammissione e provvederà alla
conseguente annotazione nel libro degli associati.
In caso di richiesta respinta, sarà comunicata, in forma scritta, la relativa motivazione, onde consentire all’interessato di presentare ricorso entro 30 giorni dall’avvenuta decisione. Su tale decisione si pronuncerà il Collegio dei Probiviri, salva la possibilità di richiedere anche successivamente il riesame della decisione l’Assemblea.
- Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. ART.12); non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART.11 - Diritti e obblighi degli associati
Gli associati hanno l’obbligo di:
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo e dagli eventuali Regolamenti Interni, e comunque non oltre la Riunione dell’Assemblea dei Soci, sia essa ordinaria che straordinaria;
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
Gli associati in regola con i predetti obblighi hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- partecipare con diritto di voto nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, per l’approvazione del bilancio sociale, per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’Associazione stessa, nonché ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali in cui si svolgono le attività dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione del programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate e riconosciute dal
Consiglio Direttivo;
- prendere visione dei bilanci e dei libri sociali, facendone istanza al Consiglio Direttivo, che ne fisserà la data entro i 10 giorni successivi alla richiesta.
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- ART. 12 - Perdita della qualifica di associato
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o espulsione.
In caso di morte i diritti di partecipazione all’associazione che non sono trasferibili.
Le quote versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili, anche in caso di recesso e/o espulsione. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno
2 mesi prima.
Per quanto riguarda l’espulsione del socio, essa può avvenire in caso di contravvenzione
e/o compimento di azioni contrarie agli scopi dell’Associazione.
L’associato che contravviene agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti Interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all’associazione, può essere espulso dall’associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di espulsione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato con le modalità stabilite dal presente Statuto e/o dai Regolamenti Interni. Il socio espulso potrà ricorrere entro 30 giorni, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e/o dai Regolamenti Interni, oppure
con lettera raccomandata e/o Pec, contro la stessa decisione del Consiglio Direttivo, con controdeduzioni e/o motivazioni che verranno discusse dall’Assemblea dei Soci nella sua prima successiva riunione. L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
Il socio che non versa la quota nelle date e modalità stabilite dal presente Statuto e/o dai Regolamenti Interni viene sollecitato dal Consiglio Direttivo al pagamento della stessa ed iscritto in un elenco e/o lista dei Soci Morosi, oltre a non poter far valere i suoi diritti, di cui al punto 9.2, nell’Associazione. Trascorso un anno senza che il socio moroso abbia provveduto a ravvedersi, il Consiglio Direttivo procede immediatamente a deliberarne l’espulsione, che gli verrà comunicata secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e/o dai Regolamenti Interni. Il socio espulso potrà ricorrere entro 30 giorni, sempre nelle modalità stabilite dal presente Statuto e/o dai Regolamenti Interni, oppure con lettera raccomandata e/o Pec, contro la stessa decisione del Consiglio Direttivo, esprimendo controdeduzioni e/o motivazioni che verranno discusse dall’Assemblea dei Soci, nella sua prima successiva riunione.
- Art.13 - Tipologie di
Nel rispetto dello Statuto ed i Regolamenti Interni dell’associazione, le diverse tipologie di
soci sono:
soci fondatori: sono coloro che si fregiano dell’onore e del merito di aver fondato l’associazione, ma hanno gli stessi diritti ed obblighi degli altri soci;
soci ordinari: sono coloro che intendono partecipare attivamente alla vita sociale; appartengono a quest\\\\\\\\\\\\\\\'ultima categoria le persone fisiche, altri E.T.S., le persone giuridiche ed enti collettivi, che, condividendo le finalità dell\\\\\\\\\\\\\\\'associazione, ne facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo, dichiarando la piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e regolamenti interni e degli obblighi da questi derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative; l\\\\\\\\\\\\\\\'ammissione è deliberata a scrutinio palese ed a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione, ma si perfeziona con il pagamento della quota sociale.
Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione.
Socio onorario è chi per meriti particolari verso l’Associazione è insignito di tale titolo con
delibera motivata dal Consiglio Direttivo;
Soci benemeriti sono coloro a cui il Consiglio Direttivo conferisce tale qualifica per particolari benemerenze acquisite in iniziative o attività intraprese a favore dell\\\\\\\\\\\\\\\'Associazione. I Soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.
Il Consiglio direttivo, nel rispetto del Dlgs 117/2017 e delle leggi e/o prassi future, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti Interni, può proporre all’Assemblea dei Soci, di istituire nuove categorie di soci e/o aderenti ‘’ad hoc’’, per meglio realizzare le attività istituzionali e/o gli scopi dell’associazione; comunque sempre con gli stessi diritti ed obblighi delle altre tipologie dei soci;
A norma dell’art. 11, tutti i soci, a qualunque tipologia appartengano, fatte salve le precedenti
deroghe, hanno pari diritti e doveri.
- ART.14 - Organi
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea;
- - Il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- Collegio dei Probiviri (se nominato);
- Collegio dei Revisione dei conti (se nominato).
Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l\\\\\\\\\\\\\\\'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e sempre in base al regolamento interno, regolamento di rimborso e/o al vademecum del volontariato istituiti e approvati dal Consiglio Direttivo. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
- ART.15 - Assemblea
Nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto, ciascun ETS ha diritto a massimo 5 voti.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato, previe apposite deleghe, può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o tramite email, con affissione nella bacheca sociale oppure attraverso pubblicazione sui nuovi mezzi di comunicazione, anche tramite internet oppure con altre modalità stabilite, nel rispetto dello statuto, dai regolamenti interni, ma che comunque permettano avvenuta conoscenza della stessa da parte dei soci. La convocazione deve indicare le modalità di svolgimento, il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno, e va comunicata almeno sette giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo o agli altri riferimenti di contatto risultanti dal libro degli associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea è convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, l’eventuale Organo di Controllo, l’eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28
del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle contestazioni dei soci espulsi;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua
- competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. L\\\\\\\\\\\\\\\'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell\\\\\\\\\\\\\\\'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
L’assemblea può essere svolta anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- sia consentito al Presidente di accertare l\\\\\\\\\\\\\\\'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell\\\\\\\\\\\\\\\'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all\\\\\\\\\\\\\\\'ordine del giorno.
- ART.16 - Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o
per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eleggere a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate
dall’Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio Sociale, con Relazione di
Missione e Relazione Programmatica;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per approvare il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio Sociale, con Relazione di Missione e Relazione Programmatica;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- nel rispetto del Dlgs 117/2017 e delle leggi e/o prassi future, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti Interni, può proporre all’Assemblea dei Soci di istituire nuove categorie di soci e/o aderenti ‘’ad hoc’’, per meglio realizzare le attività istituzionali e/o gli scopi dell’associazione; logicamente sempre con gli stessi diritti ed obblighi delle altre tipologie
dei soci;
- se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, istituire un sito internet e/o altro strumento di comunicazione, su cui pubblicare annualmente e tenere aggiornati gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, o i contributi ricevuti sempre se ne ricorrono gli obblighi;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa
affidati;
- stabilire le quote sociali annue;
- istituire, modificare ed approvare il Regolamento Interno, il Regolamento di Rimborso e/o il Vademecum del Volontariato in base a quanto previsto dal CTS o, dove non normato dallo stesso, rifacendosi per analogia alle leggi vigenti;
- individuare le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti pari a 9 membri eletti a votazione
segreta dall’Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili;
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l\\\\\\\\\\\\\\\'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il vice-Presidente.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l\\\\\\\\\\\\\\\'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell\\\\\\\\\\\\\\\'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Consigliere che per tre volte consecutive risulti, comunque, assente dalle sedute di Consiglio, senza gravi e giustificati motivi, da produrre per iscritto, viene dichiarato decaduto e, quindi, surrogato.
In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di membri effettivi, si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino ad massimo della metà dei consiglieri stabiliti.
Dopo la surroga consentita l’Assemblea, entro trenta giorni, deve eleggere il nuovo
Consiglio Direttivo.
Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell’impedimento del Presidente.
Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all’Associazione. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all’uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.
Art.17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e/o in base a quanto stabilito nei Regolamenti Interni, in ogni caso, almeno 2 volte all’anno, una per stabilire la quota sociale e l’altra entro il 15 marzo di ogni anno, per predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio Sociale, con Relazione di Missione e Relazione Programmatica. È convocato nei tempi e nei modi stabiliti dai suddetti Regolamenti Interni e comunque devono dare il tempo ai Consiglieri di prepararsi, salvo emergenze, mediante: lettera, email, e con le nuove forme di telecomunicazione via internet, la convocazione deve contenere l\\\\\\\\\\\\\\\'ordine del giorno, la modalità, luogo e data della riunione.
L’adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice
Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.
In apertura di ogni riunione, se il segretario è assente, viene nominato tra i presenti un
Segretario, il quale redige il verbale.
Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.
Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di
convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) e/o internet, a condizione che:
- il Presidente possa accertare l\\\\\\\\\\\\\\\'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell\\\\\\\\\\\\\\\'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di partecipare adeguatamente agli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti dell\\\\\\\\\\\\\\\'ordine del giorno.
- Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
ART.18 - Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente
convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimi in merito all’attività compiuta.
ART.19 - Collegio dei Probiviri
Qualora l’Assemblea deliberi di nominare il Collegio dei Probiviri, la stessa provvederà a nominare tre membri effettivi, e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta dall’Assemblea dei soci.
Ogni Socio votante può esprimere fino a tre preferenze, i primi tre eletti sono Probiviri effettivi, il quarto e quinto eletto sono Revisori supplenti. Il primo eletto assume la carica di Presidente.
Il Collegi ha la funzione di decidere su questioni relative al rapporto associativo, insorte fra i soci o fra il consiglio direttivo e singoli soci o gruppi di soci.
ART.20 – Collegio dei Revisione dei conti
Qualora l’Assemblea deliberi di nominare il Collegio dei Revisori, provvederà a nominare, scegliendoli anche tra non soci, tre membri effettivi e due membri supplenti eletti a votazione segreta.
Ogni Socio votante può esprimere fino a tre preferenze, i primi tre eletti sono Revisori effettivi, il quarto e quinto eletto sono Revisori supplenti. Il primo eletto assume la carica di Presidente
Il Collegio esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall’Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, accerta con cadenza semestrale la consistenza di cassa.
Il Collegio dei Revisori dei conti resta in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Qualora per due esercizi consecutivi vengano superati due dei seguenti limiti:
1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00 (unmilionecentomila);
2. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 2.200.000,00
(duemilioniduecentomila);
3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 (dodici) unità;
l’Associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti
nell’apposito registro, come previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017.
Detto obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina del revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro resta obbligatoria, qualora vengano costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 117/2017.
Il Presidente dei Revisori, o altro membro da lui delegato, partecipa con parere consultivo ai lavori del Consiglio.
Art.21 - Presidente onorario
Il Presidente onorario può essere nominato dall’Assemblea dei Soci per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore dell’Associazione.
Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di rapporti con altri Enti.
Art.22 - Controllo e vigilanza
L’Associazione può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e d’ impresa, anche ricorrendo a propri Soci. Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite e sono incompatibili con cariche politiche e amministrative pubbliche.
Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute da Soci o da persone che hanno operato per l’Associazione nell’ambito delle attività istituzionali.
- Art. 23 - Patrimonio ed entrate
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
L’Associazione utilizzerà il suddetto patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Eventuali utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L’associazione, nel rispetto del Dlgs 117/2017, può effettuare anche attività commerciali con apertura di Partita IVA, nei limiti, regimi fiscali e modalità previste dalla stesso CTS (Codice del Terzo Settore), purché i risultati di tali attività siano utilizzati solo e soltanto per la migliore attuazione delle attività generali e gli scopi dell’associazione.
L’elenco dei beni mobili di proprietà della Associazione deve essere trascritto in apposito registro degli inventari.
- A24 - Esercizio sociale e bilancio sociale
L’Esercizio Sociale si apre il 01 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 15
Marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all\\\\\\\\\\\\\\\'Assemblea
degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.
L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività
diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
Laddove sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all\\\\\\\\\\\\\\\'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.
Entro i termini previsti dal Dlgs 117/2017 e s.m.i., il Consiglio direttivo avrà cura di depositare il bilancio approvato dall’Assemblea dei soci presso il Registro unico nazionale del terzo settore,
- ART.25 - Informativa sociale
Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l’associazione pubblicherà annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l’associazione redigerà e depositerà presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
ART.26 - Libri
L’associazione terrà i seguenti libri:
- libro degli associati e/o soci, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti
anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a
cura dell’organo cui si riferiscono;
- tutti gli altri libri e/o registri che il CTS prevede o prevederà in sede di istituzione del Runts. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, secondo le modalità previste dal presente statuto e/o dai regolamenti interni.
ART.27 - Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività viene svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L\\\\\\\\\\\\\\\'attività dei volontari non è in alcun modo retribuita, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall\\\\\\\\\\\\\\\'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l\\\\\\\\\\\\\\\'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo con Regolamenti interni, Regolamenti di Rimborso e/o Vademecum del Volontariato. Per i volontari, salvo quanto stabilito al punto o successivo, non sono consentiti rimborsi forfettari.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto
dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l\\\\\\\\\\\\\\\'associazione.
L’associazione assicurerà i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
ART.28 - Lavoratori
L’associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non potrà eccedere il 50% del numero dei volontari o il 5% del numero degli associati.
- ART.29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
- ART.30 - Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
- Art.31 - Disposizioni Transitorie
Le disposizioni del presente Statuto presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione/migrazione dell’Associazione nel medesimo; presuppongono, altresì l’adozione di successivi provvedimenti attuativi. Ciò premesso, le disposizioni su citate si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui verrà istutuito e sarà operante il citato Registro (Runts), saranno emanati e in vigore i successivi decreti attuativi e l’Associazione sarà iscritta e/o migrata nel predetto registro..
Al termine della lettura dei n°31 articoli, l’Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione delle modifiche proposte, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.
L’Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, dando mandato al Presidente di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.